Allegato

Art. 10

Proprietà intellettuale

In vigore dal 23 dic 2017
Proprietà intellettuale Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprietà intellettuale" è inteso ai sensi dell' della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 14 luglio 1967. Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-a-10

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Proprietà intellettuale (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo