Allegato

Art. 6

Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL

In vigore dal 23 dic 2017
Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL deve seguire criteri di eccellenza scientifica e di utilità sociale. La valutazione e la raccomandazione di proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL sono sottoposte alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Società ( dell'Allegato). L'Assemblea crea i presupposti per evitare uno squilibrio durevole e significativo fra l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica di un Paese Parte della Convenzione e la contribuzione del Socio o dei Soci di detta Parte all'Impianto europeo XFEL.
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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-a-6

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Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo