Allegato
Art. 7
Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche
In vigore dal 23 dic 2017
Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche
Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente facilita, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti contraenti, impiegati o distaccati presso la Società, ovvero che svolgono attività di ricerca utilizzando gli impianti della Società, nonché dei rispettivi familiari.
Ciascuna Parte contraente facilita, sul proprio territorio e nel rispetto delle norme vigenti, il rilascio dei documenti di transito per importazioni ed esportazioni temporanee di attrezzature scientifiche e di campioni da impiegare nelle ricerche presso gli impianti della Società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;196#art-a-7