Convenzione

Art. 29

In vigore dal 15 giu 2017
Disposizioni varie 1. I benefici della presente Convenzione non si applicano ad una persona che ha diritto ad un'agevolazione fiscale in virtù di uno speciale regime fiscale vigente in uno degli Stati contraenti. 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti decidono di comune accordo se un regime costituisce un regime speciale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alla legislazione di natura identica o sostanzialmente analoga, in aggiunta o in sostituzione di tale regime speciale, emanata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono agli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. 4. Allorchè, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi sono in tutto o in parte esenti da imposta in uno Stato contraente e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, una persona fisica, in relazione allo stesso reddito, è assoggettato ad imposta con riferimento all'ammontare trasferito o ricevuto in detto altro Stato, e non con riferimento all'ammontare complessivo, l'agevolazione concessa ai sensi della presente Convenzione nel primo Stato si applicherà soltanto alla parte di reddito che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato. 5. Resta inteso che con riferimento al paragrafo 4 dell', al paragrafo 5 dell', al paragrafo 4 dell' e al paragrafo 2 dell', l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli della presente Convenzione.
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