Convenzione
Art. 27
In vigore dal 15 giu 2017
Membri delle missioni diplomatiche
e degli uffici consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-05-16;84#art-c-27