Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 15 giu 2017
Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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