Convenzione
Art. 30
In vigore dal 15 giu 2017
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-05-16;84#art-c-30