Convenzione
Art. 28
In vigore dal 15 giu 2017
Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell' della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 non impediscono alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, altre modalità per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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