Convenzione
Art. 10
In vigore dal 15 giu 2017
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente disponga di una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente dalla quale ricavi utili o redditi, i trasferimenti o i versamenti considerati quali trasferimenti di detti utili o redditi da parte della stabile organizzazione alla società residente del primo Stato contraente possono essere tassati in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente, nonostante le altre disposizioni della Convenzione, ma l'aliquota d'imposta applicata su tali trasferimenti non può eccedere il 5 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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