Convenzione

Art. 13

In vigore dal 15 giu 2017
Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. — Testo vigente | Portale Normativo