Convenzione

Art. 17

In vigore dal 15 giu 2017
Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. — Testo vigente | Portale Normativo