Convenzione
Art. 18
In vigore dal 15 giu 2017
Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito non è assoggettato ad imposizione in relazione a detti redditi nello Stato del quale egli è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-05-16;84#art-c-18