Convenzione

Art. 18

In vigore dal 15 giu 2017
Pensioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito non è assoggettato ad imposizione in relazione a detti redditi nello Stato del quale egli è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.
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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84#art-c-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. — Testo vigente | Portale Normativo