Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 15 giu 2017
Pensioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito non è assoggettato ad imposizione in relazione a detti redditi nello Stato del quale egli è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.
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