Convenzione

Art. 20

In vigore dal 15 giu 2017
Professori e insegnanti Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti da tale attività di insegnamento o di ricerca.
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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84#art-c-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. — Testo vigente | Portale Normativo