Convenzione

Art. 22

Altri redditi

In vigore dal 10 giu 2017
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al comma 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14.
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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;78#art-c-22

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Altri redditi (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo