Convenzione

Art. 27

Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari

In vigore dal 10 giu 2017
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
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Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo