Convenzione
Art. 29
Entrata in vigore
In vigore dal 10 giu 2017
1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica negli Stati contraenti.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si saranno comunicati attraverso i canali diplomatici il completamento delle rispettive procedure di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.
3. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Bucarest il 14 gennaio 1977, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore e dell'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
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