Convenzione
Art. 30
Modifiche
In vigore dal 10 giu 2017
La presente Convenzione può essere modificata di comune accordo dagli Stati contraenti per le vie diplomatiche. Le modifiche entreranno in vigore rispettando le stesse procedure previste dalla presente Convenzione per la sua entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-05-16;78#art-c-30