Convenzione

Art. 30

Modifiche

In vigore dal 10 giu 2017
La presente Convenzione può essere modificata di comune accordo dagli Stati contraenti per le vie diplomatiche. Le modifiche entreranno in vigore rispettando le stesse procedure previste dalla presente Convenzione per la sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;78#art-c-30

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Modifiche (Art. 30 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo