Convenzione

Art. 19

Funzioni pubbliche

In vigore dal 10 giu 2017
1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale o da una sua unità territoriale amministrativa a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente o unità, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che: (i) ha la nazionalità di detto Stato; o (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale o da una sua unità territoriale amministrativa, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente o unità, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale o da una sua unità territoriale amministrativa.
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Funzioni pubbliche (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo