Convenzione
Art. 17
Artisti e sportivi
In vigore dal 10 giu 2017
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli .
3. I redditi ritratti da artisti, musicisti o sportivi, residenti in uno Stato contraente, da attività svolte nell'altro Stato contraente nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Storico versioni
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