Convenzione
Art. 21
Professori, insegnanti e ricercatori
In vigore dal 10 giu 2017
Nonostante le previsioni di cui agli , le remunerazioni di un professore, un insegnante o un ricercatore, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche, per un periodo non eccedente due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-05-16;78#art-c-21