Art. 53

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Aceti aromatizzati 1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele. 2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia. 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.
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