Art. 50
In vigore dal 12 gen 2017
Acetifici e depositi di aceto
1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall', comma 2.
2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:
a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;
c) di prodotti alimentari conservati in aceto.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-50