Art. 55
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Immissione in commercio
1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 49 e 53.
2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.
3. Sulla confezione devono sempre figurare:
a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha operato il riempimento del recipiente;
b) l'indicazione in unità o in mezze unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola «acidità» e seguita dal simbolo «%».
4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidità indicata sulla confezione non può essere nè superiore nè inferiore di più di 0,5 per cento all'acidità determinata dall'analisi. La tolleranza sull'acidità indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 49, comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-55