Art. 60

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 13 feb 2019
Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine 1. I produttori e gli importatori diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12 .
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In sintesi

I produttori e gli importatori di specifiche sostanze zuccherine devono tenere un registro di carico e scarico sempre aggiornato. Questo registro è in formato dematerializzato e viene gestito all'interno del sistema SIAN. Le regole e le modalità operative dettagliate sono definite con un apposito decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome. Sono esclusi dall'obbligo coloro che commercializzano unicamente bustine monodose di zucchero fino a 10 grammi.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tracciare e monitorare la circolazione di determinate sostanze zuccherine attraverso un registro di carico e scarico.

A chi si applica

Si applica ai produttori e agli importatori di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio, miscele di glucosio e fruttosio e zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione.

Esempio pratico

Un'azienda importa miscele di glucosio e fruttosio in soluzione per la propria attività. Per legge deve accedere al sistema SIAN e annotare sul registro dematerializzato ogni operazione di carico e scarico del prodotto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di tenuta e aggiornamento di un registro dematerializzato di carico e scarico nell'ambito del SIAN. Non sono indicate sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

Il comma 2 dell'articolo è stato abrogato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Domande frequenti

Come deve essere tenuto il registro di carico e scarico?Il registro deve essere dematerializzato ed è tenuto nell'ambito del SIAN, secondo le prescrizioni stabilite con decreto del Ministro.
Chi commercializza bustine di zucchero da 10 grammi deve tenere il registro?No, sono esclusi coloro che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi.
Lo zucchero a velo e il mosto concentrato rettificato rientrano nell'obbligo?No, il testo esclude espressamente lo zucchero a velo dal saccarosio e il mosto concentrato rettificato dagli zuccheri estratti dall'uva.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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