Art. 60
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
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I produttori e gli importatori di specifiche sostanze zuccherine devono tenere un registro di carico e scarico sempre aggiornato. Questo registro è in formato dematerializzato e viene gestito all'interno del sistema SIAN. Le regole e le modalità operative dettagliate sono definite con un apposito decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome. Sono esclusi dall'obbligo coloro che commercializzano unicamente bustine monodose di zucchero fino a 10 grammi.
La norma mira a tracciare e monitorare la circolazione di determinate sostanze zuccherine attraverso un registro di carico e scarico.
Si applica ai produttori e agli importatori di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio, miscele di glucosio e fruttosio e zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione.
Un'azienda importa miscele di glucosio e fruttosio in soluzione per la propria attività. Per legge deve accedere al sistema SIAN e annotare sul registro dematerializzato ogni operazione di carico e scarico del prodotto.
Obbligo di tenuta e aggiornamento di un registro dematerializzato di carico e scarico nell'ambito del SIAN. Non sono indicate sanzioni nel testo.
Il comma 2 dell'articolo è stato abrogato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.