Art. 52
LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238
In vigore dal 12 gen 2017
Pratiche e trattamenti consentiti
1. Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea nonchè quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.
2. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite:
a) l'aggiunta di acqua, purchè sia effettuata soltanto negli acetifici;
b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;
c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all', con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti sugli aceti.
4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-12-12;238#art-52