Art. 52

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Pratiche e trattamenti consentiti 1. Nella produzione degli aceti sono ammessi le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea nonchè quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione. 2. Nella preparazione degli aceti sono inoltre consentite: a) l'aggiunta di acqua, purchè sia effettuata soltanto negli acetifici; b) la decolorazione con il carbone per uso enologico; c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e all', con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti ulteriori pratiche e trattamenti sugli aceti. 4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.
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