Art. 53 · LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Art. 53

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

In vigore dal 12 gen 2017
Aceti aromatizzati 1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele. 2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di ... aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia. 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.
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