Accordo quadroTitolo II

Art. 9

Armi leggere e di piccolo calibro

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti riconoscono che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. 2. Le Parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare per scambiare opinioni e informazioni, favorire una comprensione comune delle questioni e dei problemi attinenti al commercio illegale di SALW e migliorare la propria capacità di prevenire, combattere e sradicare tale commercio.
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Armi leggere e di piccolo calibro (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo