Accordo quadroTitolo II

Art. 7

Crimini gravi di rilevanza internazionale

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti riconoscono che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti mediante misure adottate a livello nazionale o internazionale, a seconda dei casi, anche tramite la Corte penale internazionale, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti. 2. Le Parti convengono di mantenere un dialogo costruttivo sull'adesione universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in conformità delle proprie leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacità.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-7

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