Accordo quadro›Titolo II
Art. 6
Cooperazione nel settore dei diritti umani
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito.
2. La cooperazione in questo campo consisterà in attività concordate tra le Parti, come ad esempio:
a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
b) la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani;
c) il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani;
d) nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani;
e) l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le Parti e
f) la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani.
Storico versioni
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