Art. 6 · Cooperazione nel settore dei diritti umani
Accordo quadroTitolo II

Art. 6

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Cooperazione nel settore dei diritti umani

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito. 2. La cooperazione in questo campo consisterà in attività concordate tra le Parti, come ad esempio: a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani; b) la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani; c) il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani; d) nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani; e) l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le Parti e f) la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani.
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