Accordo quadroTitolo III

Art. 14

Ostacoli tecnici agli scambi

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono che la cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazioni della conformità è un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del commercio. 2. Le Parti promuovono l'uso di norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). A tal fine, le Parti convengono di avviare tempestivamente, su richiesta di una di esse, un dialogo sulle questioni TBT e di istituire punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo. 3. La cooperazione in materia di TBT può svolgersi, tra l'altro, mediante il dialogo, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-aq-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo