Art. 26
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
In vigore dal 25 ago 2016
Etichettatura e confezionamento
1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all', comma 1.
I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all', comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.
Storico versioni
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