Art. 29

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

In vigore dal 25 ago 2016
Clausola di mutuo riconoscimento 1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
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