Art. 32

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

In vigore dal 25 ago 2016
Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso 1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonchè sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale. 2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonchè l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.
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LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 (Art. 32 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.) — Testo vigente | Portale Normativo