Art. 37

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

In vigore dal 25 ago 2016
Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati 1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 (Art. 37 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.) — Testo vigente | Portale Normativo