Art. 37
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
In vigore dal 25 ago 2016
Denominazione di fungo cardoncello
e di prodotti derivati
1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.
Storico versioni
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