Art. 37 · LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Art. 37

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

In vigore dal 25 ago 2016
Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati 1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.
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