Art. 41
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
In vigore dal 25 ago 2016
Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonchè ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana».
Note all':
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'.
Storico versioni
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