Art. 10
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
In vigore dal 1 mar 2017
Contributo al CONOE
1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti,
a decorrere dal 1° luglio 2017
il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale
...
. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonchè i prodotti alimentari con questi conservati;
e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonchè i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;154#art-10