Art. 11

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

In vigore dal 25 ago 2016
Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata. 2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. 3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000». Note all': - Per l'art. 2135 del codice civile si veda nelle note all'. - Si riporta il testo dell'art. 261 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: «Art. 261 (Imballaggi). - 1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'art. 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo art. 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli del codice penale, con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.».
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LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 (Art. 11 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.) — Testo vigente | Portale Normativo