Art. 19
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
In vigore dal 31 lug 2021
Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei
1. All' del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.
2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.
3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.
4.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
.
5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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