Art. 23
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
In vigore dal 25 ago 2016
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all' vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo e rispettare i requisiti di cui all'.
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