Accordo
Art. 6
Collaborazione scientifica e tecnologica
In vigore dal 24 mag 2016
Collaborazione scientifica e tecnologica
Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione scientifica e tecnologica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le università, i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi, nelle aree di interesse comune delle parti e nelle seguenti forme:
a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate;
b) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca ed incrementare gli scambi e le esperienze;
c) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-04;77#art-a-6