Accordo
Art. 4
Collaborazione nel settore culturale
In vigore dal 24 mag 2016
Collaborazione nel settore culturale
Le Parti favoriranno l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e lo scambio di mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti favoriranno altresì lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali ed artistici attraverso l'organizzazione di spettacoli, tournees di compagnie teatrali e di singoli artisti particolarmente rappresentativi della cultura dei due Paesi.
Le Parti incoraggeranno altresì la cooperazione fra i rispettivi enti teatrali e lirici e fra le rispettive istituzioni e associazioni musicali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-04;77#art-a-4