Accordo
Art. 1
Finalità
In vigore dal 24 mag 2016
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA
E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO
Il Governo della repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, qui di seguito denominati "le Parti",
desiderosi di rafforzare ulteriormente i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, anche nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea ed alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza, della comprensione e della cooperazione fra i popoli,
rallegrandosi per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'Accordo sottoscritto nel 1973,
tenendo presenti gli accordi bilaterali sottoscritti, quale ad esempio l'Accordo di cooperazione nel settore della protezione ambientale firmato a Roma il 18/11/2004,
tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna,
convinti altresì che la collaborazione nel settore possa essere ulteriormente sviluppata anche mediante intese tra regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Finalità
Lo scopo dei presente Accordo è di realizzare programmi e attività comuni che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.
Le due Parti favoriranno forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione dei due Paesi ai programmi stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-04;77#art-a-1