Accordo
Art. 3
Collaborazione nel settore dell'istruzione
In vigore dal 24 mag 2016
Collaborazione nel settore dell'istruzione
1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle prorie disponibilità, l'attività delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonché l'attività delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie.
2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare:
a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi;
b) gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione;
c) gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
3) Le Parti favoriranno altresì la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-04;77#art-a-3