Art. 3 · Collaborazione nel settore dell'istruzione
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Art. 3

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Collaborazione nel settore dell'istruzione

In vigore dal 24 mag 2016
Collaborazione nel settore dell'istruzione 1. Le due Parti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle prorie disponibilità, l'attività delle istituzioni culturali quali gli Istituti di cultura o soggetti di tipo associativo, nonché l'attività delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni universitarie. 2. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria per incrementare: a) gli scambi di informazioni e di esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi scolastici dei due Paesi; b) gli scambi di docenti e di esperti fra istituzioni ed organizzazioni collegate con il settore dell'istruzione e della formazione; c) gli scambi di docenti universitari e di ricercatori dei due Paesi e la realizzazione di progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse. 3) Le Parti favoriranno altresì la cooperazione interuniversitaria nell'ambito delle azioni concordate tra i rispettivi Ministri competenti in occasione della Conferenza tenutasi a Catania nel novembre del 2003 per la realizzazione dello Spazio Euromediterraneo dell'Istruzione Superiore.
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