Accordo
Art. 11
Tutela del patrimonio culturale
In vigore dal 24 mag 2016
Tutela del patrimonio culturale
Le Parti, nel concordare sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale, promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonché favoriranno iniziative nel settore della formazione del personale addetto.
Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno le attività di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale.
Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito e proteggere il patrimonio culturale (opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti e altri oggetti di interesse storico, artistico e demoetnoantropologico) con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, come anche nel rispetto di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.
Storico versioni
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