Accordo
Art. 13
Realizzazione delle attività
In vigore dal 24 mag 2016
Realizzazione delle attività
Tutte le attività di collaborazione attuate nell'ambito del presente Accordo e previste dai Programmi redatti dalla Commissione Mista di cui all' saranno realizzate dai due Paesi sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-04;77#art-a-13