Accordo
Art. 14
Proprietà intellettuale
In vigore dal 24 mag 2016
Proprietà intellettuale
Disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività previste dal presente Accordo sono incluse nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-04;77#art-a-14